Art. 8.
(Regime patrimoniale).

      1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.
      2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.

 

Pag. 14


      3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

          a) la comunione legale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

          b) la comunione convenzionale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

      4. Il regime patrimoniale scelto deve essere annotato a margine dell'iscrizione nel registro dello stato civile.
      5. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.